


Classificazione dell’impresa in default per le banche: le nuove regole europee
Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” sono più stringenti rispetto a quelle finora adottate dalle banche italiane. L’impatto sulle imprese è rilevante poiché l’applicazione delle nuove regole, più puntuali e significativamente più stringenti, può trascinare molti crediti in sofferenza in una condizione di definitivo default, anche senza alcun cambiamento dell’attuale situazione debitoria
12° pillola: Natura e finalità del concordato preventivo
Il legislatore introduce due requisiti minimi per scongiurare condotte non virtuose di accesso alla procedura concordataria: uno di tipo dimensionale (il numero dei lavoratori) e uno di tipo temporale (l’anno dopo l’omologazione). Peraltro si segnala che era stato indicato il termine di due anni poi ridotto a uno stante la ritenuta inopportunità di introdurre termini eccessivamente stringenti nella gestione dell’impresa
11° pillola: Il concordato preventivo e i principi della riforma. Alcuni numeri
Nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza , sono oggi disciplinate due diverse forme di concordato preventivo: quello con continuità aziendale, che mira alla salvaguardia dell’impresa e quello liquidatorio che comporta il venire meno dell’impresa
Check list per l’imprenditore per adeguare la sua organizzazione alla riforma della crisi d’impresa
Uno dei pilastri della nuova disciplina fallimentare è costituito dai cosiddetti obblighi organizzativi, secondo i quali è “compito dell’imprenditore e/o degli amministratori dotare l'azienda di un adeguato assetto organizzativo finalizzato alla precoce rilevazione della crisi”. Vediamoli insieme
10° pillola: La chiusura della liquidazione giudiziale. Il concordato nella liquidazione giudiziale
I casi di chiusura della liquidazione giudiziale sono disciplinati dall’art. 233 del Codice che riproduce il contenuto della vecchia legge fallimentare. Si segnala, come novità, l’art. 234 “Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura”, che prevede che, in caso di chiusura anticipata della procedura di liquidazione, i giudizi e i procedimenti esecutivi possano proseguire
9° pillola: La liquidazione dell’ attivo e il riparto
Nell’ottica di snellire l’attività del curatore e accelerare le modalità di liquidazione dell’attivo l’art. 213, non prevede più il contenuto analitico del programma limitandosi a precisare che questo è diviso in sezioni in cui sono indicati separatamente i criteri e le modalità di liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.
8° pillola: L’accertamento del passivo
La disciplina dell'accertamento del passivo non presenta particolari novità rispetto alla legge fallimentare.Tra le poche novità è senz’altro da segnalare l’art. 201 che, al primo comma, prevede una nuova tipologia di istanza: quella relativa alla partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni, ricompresi nella procedura, ipotecati a garanzia di debiti altrui
7° pillola: La liquidazione giudiziale, gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori e i rapporti pendenti
Nell’ottica, più ampia, che ispira tutta la riforma e che ha come obiettivo quello di ridurre il più possibile la casistica dei crediti prededucibili, il terzo comma dell’art. 172 prevede che “in caso di prosecuzione dei contratti, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura”, facendo così venir meno la possibilità di considerare prededucibili i crediti sorti ante procedura.
6° pillola: La liquidazione giudiziale e gli effetti per il debitore e i creditori
Non si registrano cambiamenti significativi rispetto alla vecchia legge fallimentare in merito agli effetti della liquidazione per il debitore e i creditori, mentre in tema di compensazione non si fa più distinzione tra crediti scaduti e non scaduti
Credit manager per un giorno: linee guida
Sai come gestire il rischio di credito? Adotti una credit policy che tutela la tua impresa dal rischio di insolvenza? Conosci il rischio insito nei diversi sitemi di pagamento? Monitori il tuo D.S.O.? Verifica se come Credit manager rispetti le principali regole di una corretta gestione del credito.
5° pillola: La liquidazione giudiziale e gli organi della procedura
La Riforma ha eliminato ogni riferimento ai termini contenuti nella legge fallimentare del 1942, “fallimento” e “fallito”, e li ha sostituiti con i termini “liquidazione giudiziale” e “debitore” considerati più in linea anche con la terminologia utilizzata dagli altri Paesi europei
4° pillola: crisi e insolvenza, il procedimento unitario
Nella scorsa Pillola abbiamo visto il procedimento di allerta davanti all’OCRI e il procedimento di composizione assistita della crisi; vedremo ora in che cosa consiste il procedimento unitario di composizione della crisi e dell’insolvenza